Il Superbonus 110% e l’edilizia. Parte Prima: Il Decreto Rilancio e gli aspetti tecnici

Tutte le agevolazioni e le opportunità per riqualificare il patrimonio costruito italiano, di Filippo Fasulo, Giuseppe La Franca, Francesca Malerba

Lo scorso luglio il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.Lgs, n. 34 del 19/5/2020) è stato convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17/7/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Dopo la pubblicazione dei decreti del Mise e delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020), il Superbonus 110% è oggi una concreta realtà.

In particolare, il Titolo VI “Misure fiscali” potrà essere il volano di una ripresa economica importante, rapida e soprattutto su larga scala, che interesserà per vari motivi diversi attori del comparto edile e non solo.

Gli aspetti che più ci interessano sono contenuti nell’ormai famoso art. 119 (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e nell’art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

Superbonus 110%: come funziona 

Il Superbonus innalza al 110% l’aliquota delle detrazioni fiscali per 4 specifiche tipologie di interventi, definite “principali” o “trainanti”, che, in estrema sintesi, sono:

1) Posa in opera di un isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo;

2) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni degli edifici condominiali;

3) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle unità immobiliari unifamiliare e a schiera;

4) Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le altre tipologie di interventi che oggi permettono l’accesso a Ecobonus e Sismabonus – e che definiremo “secondari”o “trainati” – sono incentivati con il Superbonus 110% solo a condizione di realizzare almeno uno degli interventi principali.

Il Superbonus 110% si applica alle spese documentate, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

L’arco di tempo appena citato è stato eccezionalmente prolungato per gli istituti per l’edilizia economico popolare (Iacp o simili), per i quali il termine del periodo di sostenimento delle spese è fissato al 30 giugno 2022.

Le rispettive detrazioni fiscali sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, detraibili dalla dichiarazione dei redditi a partire nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

In alternativa alla detrazione fiscale, il committente/contribuente può optare per:

– la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti;

– lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto al fornitore che effettua gli interventi.

Requisiti energetici e antisismici 

Ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, gli interventi di riqualificazione energetica 1), 2) e 3) devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. In quest’ultimo caso le unità immobiliari devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Nel caso il requisito energetico non sia raggiungibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Il risultato energetico conseguito con gli interventi dev’essere dimostrato mediante un doppio Attestato di prestazione energetica (Ape), redatto prima e dopo l’intervento a cura di un tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

Quanto agli interventi antisismici 4), si tratta della messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003), inclusi quelli per la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Per accedere al Superbonus 110%non è richiesto alcun miglioramento di classe di rischio sismico dell’edificio.

Il Superbonus 110% può interessare anche:

– le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla rivendita;

– la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Gli ambiti soggettivi di applicazione 

Gli incentivi per l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sisimico, l’installazione di impianti fotovoltaici e quella di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono essere beneficiate da tutti contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 28 luglio 2020), titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che rientrino negli ambiti soggettivi di applicazione delineati nel comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio su cui il punto 1 della Circolare n.24/E dell’8 agosto 2020 dell’AdE ha fornito dei chiarimenti.

A chi spetta il Superbonus 110% 

La detrazione fiscale si applica per gli interventi effettuati da: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; istituti per l’edilizia residenziale pubblica (Iacp o simili); cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e in godimento ai propri soci; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (secondo D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997, art. 10) iscritte nei rispettivi registri; organizzazioni di volontariato (secondo Legge n. 266 del 11/8/1991) iscritte nei rispettivi registri; associazioni di promozione sociale (secondo Legge n. 383 del 7/12/2000) iscritte nei rispettivi registri; associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei relativi registri, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliato. Beneficiano degli incentivi anche le comunità energetiche rinnovabili, costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” (secondo D.Lgs n. 162 del 30/12/2019, art. 42-bis e s.m.i.), limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile da loro gestite.

Ciascuno di questi soggetti può beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi realizzati in un massimo di due unità immobiliari (in edificio condominiale o in edificio singolo o a schiera con accesso autonomo, comprese perciò le “seconde case”), fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sono escluse dal Superbonus 110% le unità immobiliari definite “di lusso”, quelle cioè, appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). L’incentivo, inoltre, non è previsto nel caso di accesso ad altre forme incentivanti riconosciute da norme europee, nazionali o regionali.

Condomìni: casi particolari 

Nel caso dei condomìni, gli interventi che accedono al Superbonus 110% interessano:

l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo;

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, realizzati sulle parti comuni degli edifici.

Tali interventi coinvolgono perciò le parti comuni degli edifici (involucro edilizio e impianti di riscaldamento, come anche il suolo su cui sorge l’edificio, tetti e lastrici solari, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune).

La medesima fattispecie vale anche nel caso dei cosiddetti “condomìni minimi” (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a 8 unità immobiliari che, per legge, non sono tenuti a nominare un amministratore), per i quali si fa riferimento al codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti necessari.

Il singolo condomino usufruisce del Superbonus 110% in ragione dei millesimi di proprietà. Il Superbonus 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Persone fisiche: casi particolari 

Il Superbonus 110% spetta alle unità immobiliari non riconducibili a:

beni relativi all’impresa (Tuir, art. 65);

beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni (Tuir, art. 54 comma 2).

In pratica, la detrazione spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, nel caso che gli interventi interessino unità immobiliari private, perciò diverse dai beni strumentali e da quelli utilizzati per l’attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Possono usufruire del Superbonus 110% anche i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e professioni, per interventi realizzati sulle parti comuni dei condomìni, indipendentemente dal fatto che le relative unità immobiliari siano beni relativi all’impresa o beni strumentali.

Sono invece esclusi i soggetti che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ad esempio aderenti al regime forfettario. In questi casi si può comunque accedere al Superbonus 110%, ma solo optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Chi può beneficiare del Sismabonus 110%?
Possono beneficiare degli interventi agevolati con il Superbonus 110%:
– condomìni;
– persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– istituti autonomi case popolari;
– onlus; – organizzazioni di volontariato;
– associazioni di promozione sociale;
– associazioni e società sportive dilettantistiche;
– comunità energetiche rinnovabili.

I provvedimenti attuativi

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), anche di concerto con altri ministeri, ha emanato i seguenti decreti attuativi:

– Dm Asseverazioni, relativo alle asseverazioni da parte di tecnici abilitati;

– Dm Requisiti tecnici (detto anche “Efficienza energetica” o “Prezzi”), che contiene gli allegati tecnici.

In particolare, il Dm Requisiti tecnici riporta:

  1. A) i requisiti da indicare nell’asseverazione;
  2. B) l’elenco degli interventi ammessi con le relative caratteristiche (spesa massima, aliquota di detrazione, ecc.);
  3. C) i dati sulla prestazione energetica;
  4. D) i dati identificativi di soggetti, immobili, situazione precedente agli interventi, tipologie degli interventi, ecc.;
  5. E) trasmittanze termiche degli interventi;
  6. F) requisiti delle pompe di calore;
  7. G) requisiti degli impianti a biomassa;
  8. H) requisiti dei collettori solari;
  9. I) massimali di costo degli interventi;

La Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti del Superbonus 110% relativi ai soggetti beneficiari, alle tipologie degli interventi, ai requisiti per l’accesso, alle detrazioni spettanti, alle spese ammissibili, alla cumulabilità degli incentivi, allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Lavori oggetto della detrazione e limiti di spesa 

Per poter usufruire del Superbonus 110% è necessario che gli interventi garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche – miglioramento che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato -e, qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Per ciò che riguarda gli di adeguamento antisismico, per cui il Sismabonusè stato potenziato dal punto di vista geografico e si potrà, quindi, richiedere nelle zone 1, 2 e 3, questi danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Sono ammesse all’agevolazione 4 specifiche tipologie di interventi, definite “principali” o “trainanti”,

e alcuni interventi definiti “secondari” o “trainati” a condizione che questi ultimi, sempre orientati al miglioramento dell’efficienza energetica, siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.

Gli interventi principali 

Nel dettaglio, ecco gli interventi che permettono l’accesso Superbonus 110% riassunti anche nella Tabella 1 che riporta la sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni, specificando l’importo massimo ammissibile (per la detrazione del 110%) da ripartire in 5 anni.

1) Cappotto termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio medesimo che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

50.000 euro, nel caso di edifici unifamiliari o di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Per ottenere la detrazione per l’intero edificio, si moltiplica il tetto massimo per il numero delle unità immobiliari, con il seguente metodo: in un edificio composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530mila euro, calcolato moltiplicando 40mila euro per 8 (320mila euro) e 30mila euro per 7 (210.000 euro).

2) Impianti di climatizzazione 

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

I nuovi impianti devono essere alimentati da:

caldaie a condensazione, con efficienza non inferiore alla classe A di prodotto (secondo Regolamento UE 811/2013);

pompe di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici,ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

sistemi di teleriscaldamento, solo nel caso di edifici situati nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043; in questo caso si possono portare in detrazione le sole spese per l’allacciamento.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

3) Impianti di climatizzazione autonomi 

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Si tratta di interventi in tutto simili a quelli previsti nel punto 2), in questo caso relativi a edifici equipaggiati da impianti autonomi, con alcune leggere differenze per quanto riguarda la casistica degli impianti di nuova realizzazione.

La detrazione interessa:

caldaie a condensazione, con efficienza non inferiore alla classe A di prodotto (secondo Regolamento UE 811/2013);

pompe di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

caldaie a biomassa con emissioni che rientrano nella classe “5 stelle” secondo il DM 186/2017, solo nel caso di edifici che sorgono nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043;

sistemi di teleriscaldamento, solo nel caso di edifici situati nei comuni nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043; in questo caso si possono portare in detrazione le sole spese per l’allacciamento.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

30.000 euro, anche in questo caso anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

4) Riduzione del rischio sismico 

Interventi per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus, ai sensi del D.Lgs. n. 63 del 4/6/2013, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies) in singole unità immobiliari e in condomini situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (secondo O.P.C.M n. 3274 del 20/3/2003).

Al contrario dei punti precedenti, per i quali è richiesto il miglioramento di 2 classi di efficienza energetica, in questo caso per accedere al Superbonus 110% non è richiesto alcun miglioramento della classe di rischiosismico dell’edificio. Il Superbonus 110% è infatti riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, a condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente a un intervento antisismico.

Anche i massimali di spesa, pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare comprese le pertinenze, restano invariati rispetto alla normativa del Sismabonus.

È inoltre prevista un’ulteriore importante agevolazione: nel caso di cessione del credito fiscale a un’impresa di assicurazione, con stipula contestuale obbligatoria di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata al 90%.

Gli interventi secondari 

Il comma 2 dell’art. 119 prevede espressamente che l’aliquota al 110% applicata agli interventi principali sia applicata anche agli interventi secondari finalizzati all’efficienza energetica (secondo D.Lgs. n.63 del 4/6/2013, art. 14).

La condizione per estendere il Superbonus 110% agli interventi secondari è che questi siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Ai singoli interventi secondari si applicano i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Fotovoltaico, accumuli e mobilità sostenibile 

Fra gli interventi secondari, che accedono al Superbomus 110% solo nel caso siano realizzati congiuntamente a quelli principali, sono anche comprese alcune tipologie di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili o finalizzati alla mobilità sostenibile. Si tratta di:

– installazione di impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica, con limite di spesa pari a 48.000 euro e, comunque, non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; tale limite è ridotto a 1.600 euro/kW nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere d, e, f, del DPR n. 380 del 6/6/2001 cosiddetto “Testo Unico dell’Edilizia”); nel caso di impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza, realizzati da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni, il Superbonus 110% si applica fino alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre l’eventuale quota di spesa eccedente i 20 kW resta comunque agevolata, fino al tetto di spesa di 96.000 euro, tramite la detrazione al 50% già prevista dalle norme per questo tipo di intervento;

– installazione, contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, di sistemi di accumulo integrati, sempre con un tetto di spesa di 48.000 euro ma con il limite di 1.000 euro per ogni kW di capacità d’accumulo.

In tutti questi casi è sempre obbligatoria la cessione dell’energia non autoconsumata al GSE.

Il Superbonus 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

– acquisto e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, su un ammontare complessivo fino a 3.000 euro.

In quest’ultimo caso di tratta della medesima fattispecie delle infrastrutture di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, prevista all’art. 16-ter della Legge di Bilancio 2019.

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Gli edifici storici gravati da vincoli, nei quali non è possibile effettuare gli interventi trainanti, gli interventi secondari possono comunque usufruire del Superbonus 110%. Si tratta degli edifici vincolati secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004), oppure nei quali gli interventi trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In pratica il Superbonus 110% è esteso agli interventi di efficienza energetica qualificata (secondo: D.Lgs. 63 del 4/6/2013, art. 14; secondo Legge 296 del 27/12/2006 art. 1, commi 344-349), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” (cappotto termico e sostituzione impianto di riscaldamento). È comunque necessario rispettare i requisiti tecnici minimi e l’incremento di almeno 2 classi energetiche).

Gli interventi non ammessi

Le aliquote del Superbonus non sono applicabili ad alcune categorie di interventi, e cioè:

  • Interventi su unità immobiliari di lusso e comunque quelle che nelle tabelle catastali corrispondono alle categorie A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • Interventi eseguiti sugli immobili di impresa e strumentali all’esercizio di lavoro autonomo;
  • Interventi effettuati da persone fisiche, non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di reddito imponibile, detengono l’immobile in godimento;
  • Interventi che, pur effettuati da persone fisiche, lo sono sulle unità eccedenti le prime due;
  • Interventi effettuati da alcuni enti del Terzo settore
  • Interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate per un immobile interamente posseduto da un unico proprietà o in comproprietà fra più soggetti;
  • Interventi, anche qualificati, realizzati su beni relativi all’impresa e/o all’esercizio di arti e professioni.

L’asseverazione e il visto di conformità

Il decreto Rilancio (art. 119, comma 13) subordina l’accesso al Superbonus 110% (e alle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura) alle asseverazioni da parte di tecnici abilitati.

Queste riguardano sia i requisiti tecnico-prestazionali, sia la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione alla tipologia degli interventi. Nella Tabella 2 sono riportati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Asseverazione energetica

L’asseverazione/attestazione delle prestazioni energetiche, che interviene nelle fasi di inizio e di chiusura dei lavori, è un elemento vincolante per l’accesso a Superbonus 110%.

Un tecnico abilitato dovrà, infatti, attestare al committente il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio mediante 2 Ape (Attestato di prestazione energetica), redatti:

– allo stato attuale, ovvero prima dell’inizio dei lavori;

– allo stato finale, dopo la chiusura dei lavori.

In questo modo sarà possibile dimostrare il miglioramento di 2 classi energetiche conseguito con gli interventi realizzati, requisito indispensabile per accedere al Superbonus 110%.

Nel caso di unità immobiliari in condominio l’Ape non potrà essere generico, ovvero riferito all’intero edificio, ma dovranno essere redatti singoli Ape per ciascuna delle unità immobiliari del condominio.

Se il committente è già in possesso di un vecchio Ape, quest’ultimo non potrà essere utilizzato per la cessione del credito d’imposta e dovrà esserne redatto uno nuovo.

Asseverazione per rischio sismico

Pur non essendo richiesto un numero specifico di classi di miglioramento, anche nel caso di interventi che riguardano la riduzione del rischio sismico, per l’accesso a Superbonus 110% è necessaria l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, che attesti l’efficacia dei lavori effettuati rispetto, appunto, alla riduzione del rischio sismico.

Congruità fra spese e prezzi 

L’asseverazione comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Allo scopo bisogna fare riferimento ai requisiti indicati nel Dm “Requisiti tecnici”, nell’Allegato A.

Nei casi indicati dallo stesso Allegato A, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate (secondo D.Lgs. n.192 del 19/8/2005, art. 8, comma 2, e s.m.i.).

In pratica, il tecnico abilitato o il direttore dei lavori asseverano il rispetto di costi massimi per tipologia di intervento, allegando il computo metrico, dichiarando che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere realizzate, come riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

In alternativa ai prezzari locali, si può fare riferimento ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” (casa editrice Dei – Tipografia del Genio Civile).

Qualora le voci relative agli interventi o a parte degli interventi non trovino riscontro nei prezzari, si possono determinare in maniera analitica i costi e si determinano i nuovi prezzi. Ovviamente questi hanno bisogno del visto di conformità da parte di un dottore commercialista.

Nel caso di interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati dall’Allegato A, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (Tabella 2).

Sempre nei casi indicati dall’Allegato A, qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi, in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dallo stesso Dm “Requisiti tecnici”, nell’Allegato I.

I massimali specifici di costo sono qui riportati nella Tabella 2 (fonte: Dm “Requisiti tecnici”)

Visto di conformità 

Nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, il contribuente deve anche ottenere il visto di conformità circa la sussistenza dei presupposti che consentono l’accesso al Superbonus 110%. Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dai Caf (Centro di assistenza fiscale): i dati relativi devono essere comunicati esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Elementi essenziali per le asseverazioni energetiche

L’asseverazione/attestazione energetica deve contenere obbligatoriamente le dichiarazioni del tecnico abilitato circa:

l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere ogni comunicazione con valore legale;

l’adeguatezza del massimale della polizza assicurativa (comunque non inferiore a 500.000 euro), con riferimento al numero delle asseverazioni o attestazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi, alla data di presentazione dell’asseverazione, allegando copia della polizza che è parte integrante dell’asseverazione/attestazione.

L’asseverazione è compilata on-line nel portale informatico dedicato dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). La versione stampata del modello compilato, firmato e timbrato, dev’essere anch’essa trasmessa all’Enea secondo le modalità previste.

Sono previsti controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni/attestazioni presentate (almeno il 5% del totale). In caso di asseverazione/attestazione infedele, oltre all’eventuale sanzione penale è prevista anche una sanzione amministrativa di importo compreso fra 2.000 e 15.000 euro, per ogni singolo caso.

Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate 

Con l’istituzione del Superbonus 110%, il Decreto Rilancio ha aggiunto nuove fattispecie di detrazione fiscale al 110% a quelle già esistenti, che prevedono detrazioni comprese fra il 50% e l’85% delle spese sostenute per interventi di:

riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus);

recupero del patrimonio edilizio (incluso il Sismabonus).

Con la Circolare n. 24/E e con la guida “Superbonus 110%” (che contiene esempi e faq), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriori aspetti interpretativi operativi di estrema importanza per molti contribuenti.

Casi specifici per i condòmini 

In generale, l’accesso al Superbonus 110% consente la ripartizione delle spese tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, per gli interventi realizzati su un massimo di 2 unità immobiliari. Questa limitazione, però non vale nel caso di:

interventi sulle parti comuni dell’edificio (isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento);

interventi antisismici.

Al punto 12 delle faq è chiarito un aspetto di estrema importanza per il singolo condòmino che, in caso di interventi sulle parti comuni, può portare in detrazione – con la medesima aliquota del 110% – anche le spese per gli interventi di efficientamento energetico compiuti all’interno della singola unità immobiliare, compresi quelli “ trainati” (ad esempio: sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, sostituzione degli infissi, eccetera).

In pratica, l’Agenzia delle Entrate ha superato le diverse interpretazioni legate al “Bonus mobili”, per il quale (secondo la Circolare 29/E/2013, punto 3.2) era stato puntualizzato che l’esecuzione di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non avrebbe consentito ai singoli condòmini – che fruiscono pro-quota della relativa detrazione – l’acquisto agevolato (al 50%) di arredi e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

Al riguardo, è opportuno segnalare l’eccezione delle unità immobiliari condominiali che, oltre a essere funzionalmente indipendenti, siano anche dotate di “uno o più accessi autonomi dall’esterno” (non necessariamente sulla pubblica via). Queste si potrebbero considerare come quelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ammesse sia dalla lettera a) che c) del comma 1 ai rispettivi interventi “trainanti” al 110% (cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento), per cui rileva soltanto l’unità immobiliare (e non l’intero edificio condominiale) ai fini del computo del 25% della superficie disperdente lorda e dell’incremento di 2 classi energetiche.

Un bonus per tutti 

Il Superbonus 110% introduce un’altra importante novità, ovvero la possibilità di rinunciare alla fruizione diretta della detrazione fiscale a fronte di due opportunità fra loro alternative:

sconto in fattura, ovvero un contributo anticipato sotto forma di sconto del 110% del corrispettivo per le opere realizzate, da parte dei fornitori dei beni e servizi (imprese edili);

cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110% ad altri soggetti privati, fra cui i fornitori di beni e servizi, le persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, in quanto permette la realizzazione degli interventi a “costo 0” anche ai contribuenti cosiddetti “incapienti” (che, a causa di un reddito troppo basso, non riescono a portare in detrazione le spese sostenute per i lavori eseguiti).

Come per qualsiasi altro bonus, infatti, la detrazione d’imposta è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Se la quota annuale della detrazione non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.

Le opportunità connesse allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si limitano agli interventi ai quali si applica il Superbonus 110%, ma interessano anche gli interventi per:

recupero del patrimonio edilizio (Bonus ristrutturazioni, secondo Dpr n. 917 del 22/12/1986, art. 16-bis comma 1, lettere a) e b));

recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (Bonus facciate, secondo Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, commi 219 e 220);

installazione di impianti fotovoltaici (secondo Dpr n. 917 del 22/12/1986, art. 16-bis comma 1, lettera h));

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (secondo D.Lgs. n. 63 del 4/6/2013, art. 16-ter).

Criterio di cassa e criterio di competenza
Il Superbonus 110% è relativo alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi ai quali le spese si riferiscono. Di conseguenza si può accedere al Superbonus 110% anche nel caso di lavori iniziati prima dell’1 luglio 2020, purché le spese da portare in detrazione siano effettuate nel periodo di validità del Superbonus 110% stesso. In linea con la prassi normativa vigente per gli altri bonus, bisogna fare riferimento: – per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa); – per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, alla data di ultimazione della prestazione indipendentemente dalla data dei pagamenti (criterio di competenza).

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