Superbonus. Tutte le novità del “decreto cessioni”

Il nuovo testo approvato il 5 aprile riscrive le regole in materia di Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito: il serrato confronto con le organizzazioni interessate dovrebbe garantire stabilità alla complessa normativa

Concluso l’iter parlamentare con un voto di fiducia, la conversione del D.Lgs. 11 del 16/2/2023 è ora legge dello Stato. Si attende a giorni l’entrata in vigore mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco le principali novità introdotte, cominciando da quelle anticipate qualche giorno dal Mef.

Aliquota al 110% per residenze unifamiliari

Nel caso di edifici unifamiliari con lavori completati al 30% entro il 30/11/2022 attestati da Sal (stato avanzamento lavori), resta in vigore l’aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 30/9/2023.

Remissione in bonis per cessione del credito e sconto in fattura

Si può accedere a questa particolare forma di ravvedimento operoso per la comunicazione di prima cessione del credito (spese sostenute nel 2022 e importi residui del 2021 e 2020) successiva al termine previsto in precedenza (31/3/2023), anche nel caso in cui l’accordo di cessione sia stato concluso dopo la stessa data. In pratica, previo pagamento di una sanzione, i soggetti con procedura di cessione avviata possono accedere all’opzione entro il 30/11/2023.

La legge di conversione contiene altre importanti novità inerenti la cessione del credito e lo sconto in fattura, l’allungamento dei termini per i crediti d’imposta, la responsabilità solidale e la possibilità di acquisto di titoli di Stato.

Continuità per cessione del credito e sconto in fattura

Possono continuare a usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura:

– i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

– gli interventi in edifici situati in zone terremotate;

– gli interventi in capo a istituti per l’edilizia popolare (Iacp, ecc.) e alle Onlus.

– gli interventi in edilizia libera (ovvero che non necessitano di Cilas o permesso di costruire), a condizione di produrre un’autocertificazione sottoscritta da committente e fornitore che attesti l’esistenza di un accordo fra le parti (contratto, pagamento di acconto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) avvenuto del 17/2/2023;

– in caso di Sismabonus Acquisti e Bonus Acquisti Iva con preliminare non registrato entro il 16/2/2023, è permessa la cessione del credito in caso di pratica avviata entro la stessa data.

Termine decennale dei crediti d’imposta per barriere architettoniche e antisismica

In caso di cessione del credito o sconto in fattura con comunicazione all’AdE effettuata entro il 31/3/2023, i crediti d’imposta residui derivanti da interventi mirati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e al rinforzo strutturale e riduzione del rischio sismico possono essere ripartiti in 10 rate annuali, allo scopo di aumentare la capienza fiscale del cessionario.

Termine decennale dei crediti d’imposta per Superbonus

In caso di interventi legati al Superbonus, se la rata di detrazione per il periodo d’imposta 2022 non è stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, le detrazioni derivanti da spese sostenute durante il 2022 possono essere ripartiti in 10 rate annuali a partire dal periodo d’imposta 2023, esercitando un’opzione irrevocabile nella relativa dichiarazione dei redditi.

Responsabilità solidale

Sono esclusi i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da un istituto bancario o da una società quotata, a condizione di ottenere dal cedente l’attestazione del possesso di tutta la documentazione (comma 6-bis).

Acquisto Buoni del Tesoro Pluriennali

Istituti bancari, assicurativi e di intermediazione possono utilizzare, anche in parte, i crediti acquistati per sottoscrivere emissioni di Btp non inferiore a 10 anni. Il testo approvato contiene anche alcune interpretazioni autentiche, che hanno perciò efficacia retroattiva.

Aliquota al 110% per varianti ai progetti

Nel 2023 possono usufruire del Superbonus 110%, della cessione del credito e dello sconto in fattura gli interventi per i quali, in ragione della tipologia di interventi stessi, dopo il 16/2/2023 è richiesto un progetto in variante:

– al titolo abilitativo (Cila eccetera);

– mediante nuova delibera assembleare di approvazione, per le sole parti comuni degli edifici condominiali.

Assenza di obbligatorietà

Nel caso di interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base al Sal non è obbligatoria ma facoltativa. Lo stesso vale per l’indicazione delle spese sostenute (computo metrico, asseverazione di congruità), ai fini del rilascio del visto di conformità.

Remissione in bonis

Nel caso di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del Sismabonus e del Superbonus il contribuente può avvalersi della remissione in bonis.

Attestazione Soa

Per appalti e subappalti conclusi fra il 21/5/2022 e il 31/12/2022, i requisiti per la fruizione del Superbonus richiesti alle imprese per lavori oltre la soglia di 516.000 euro (attestazione SOA), possono essere soddisfatti entro l’1/1/2023.

Per dettagli e approfondimenti è sempre opportuno riferirsi al testo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. QUI il ddl 636