Superbonus? 2023 al 90% con qualche eccezione

L’anno appena iniziato sarà ancora caratterizzato dall’esteso ricorso alla super-detrazione fiscale che, nonostante la riduzione delle aliquote, rimane l’agevolazione più conveniente per migliorare le prestazioni degli edifici esistenti

Approvata il 13 gennaio 2023, la legge di conversione del Decreto Aiuti-quater (n. 176/2022) ha ridefinito il quadro normativo della legislazione in materia di bonus, in larga parte già anticipato dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), che modifica l’originario Decreto Rilancio (n. 34/2020) e le modifiche della successiva Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021).

Rispetto alla legislazione precedente, le principali novità metodologiche sono:

– la modulazione delle regole per l’accesso al Superbonus in relazione alle caratteristiche dei soggetti beneficiari, con previsione di un fondo a sostegno dei soggetti con basso reddito;
un regime delle detrazioni differenziato in funzione delle tipologie dei vari interventi e delle tempistiche dell’iter di approvazione e di realizzazione dei lavori.

Sono inoltre previsti provvedimenti per agevolare la cessione dei crediti, che interessano sia le detrazioni fiscali e i crediti d’imposta, sia l’intervento a sostegno alle imprese coinvolte nel blocco delle cessioni.

Le date per gli edifici collettivi 

In generale, per i lavori in edifici condominiali e assimilati (presenza di parti comuni secondo l’art. 1117 del Codice Civile), a partire dal 1/1/2023 l’aliquota del Superbonus è ridotta al 90%, ma sono previste alcune eccezioni.

L’aliquota resta al 110% nel 2023 nei casi di:
– delibera assembleare di approvazione dei lavori perfezionata entro il 18/11/2022 con richiesta di titolo abilitativo (Cilas o altro) presentata entro il 31/12/2022;
– delibera assembleare perfezionata fra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 con richiesta di titolo abilitativo presentata entro il 25/11/2022;
– solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, con richiesta di titolo abilitativo presentata entro il 31/12/2022.

L’amministratore di condominio o il condòmino che ha presieduto l’assemblea devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle date delle delibere.

Anche per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con proprietario unico o in comproprietà, l’aliquota resta al 110% nel 2023 solo se il titolo abilitativo è stato presentato entro il 25/11/2022.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, l’aliquota resta al 110% nel 2023 solo se il titolo abilitativo è stato presentato entro il 31/12/2022.

Per le spese sostenute successivamente al 2023, l’aliquota si ridurrà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Reddito di riferimento per edifici unifamiliari 

Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti già interessati da lavori che, al 30/9/2022, risultano effettuati per almeno il 30% dell’importo complessivo, l’aliquota resta al 110% per le spese sostenute fino al 31/32023. In questo caso si tratta di una proroga rispetto alla scadenza del 31/12/2022, prevista in precedenza.

L’aliquota scende al 90% in tutti gli altri casi, a condizione che:
– gli edifici siano destinati a prima casa;
– il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Per determinare il reddito di riferimento bisogna sommare i redditi percepiti nell’anno precedente dal proprietario e dagli altri familiari, quindi dividere il reddito complessivo per un divisore da determinare in base alla composizione del nucleo familiare.

Il divisore si ottiene sommando a 1 le seguenti quantità:
+ 1 in presenza di un coniuge o di altro soggetto legato da unione civile, convivente ecc.;
+ 0,5 in presenza di un altro familiare;
+1 in presenza di altri due familiari;
+2 in presenza di tre o più familiari.

Per i soggetti con reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro, che intendono realizzare interventi in unità immobiliari in condominio e unifamiliari funzionalmente indipendenti, utilizzate come prima casa, è prevista l’erogazione di contributi attingendo da un fondo di 20 milioni di euro nel 2023.

Cosa cambia per gli altri soggetti 

Nessuna modifica alle norme esistenti per gli interventi realizzati negli edifici appartenenti agli Istituti Autonomi Case Popolari ed enti assimilati, oppure alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. L’aliquota rimane al 110% per le spese sostenute entro il 30/6/2023 e, se entro la stessa data è stato completato il 60% dei lavori, per le spese sostenute entro il 31/12/2023.

L’aliquota al 110% è confermata fino al 31 dicembre 2025 anche per gli edifici situati nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia dal 2009.

Per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, l’aliquota rimane al 110% fino al 31/12/2025 a condizione che:
– si tratti di immobili immobili in categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;
– i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano compensi né indennità di carica.

Nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus e associazioni di promozione sociale che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale), nel 2023 l’aliquota rimane al 110% solo se il titolo abilitativo è stato richiesto entro il 25/11/2022. In tutti gli altri casi l’aliquota scende al 90%.

Quinta cessione, garanzie e rateizzazione dei crediti 

Per facilitare lo sblocco della cessione dei crediti sono state previste modifiche alle regole finora vigenti per Superbonus, Ecobonus e Casabonus. Le cessioni fra operatori qualificati (banche e società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari, imprese di assicurazione) aumentano da 2 a 3, perciò il meccanismo risulta oggi così articolato:

– la prima cessione è libera;
– la seconda, terza e quarta cessione può avvenire solo verso e fra operatori qualificati;
– la quinta cessione avviene ai clienti degli operatori qualificati possessori di partita Iva, senza possibilità di ulteriori cessioni.

L’ulteriore aiuto alle imprese detentrici di crediti fiscali, maturati entro il 25/11/2022 e non ancora ceduti, consiste nella garanzia finanziaria per l’accesso a nuovi finanziamenti, fornita da Sace Spa – società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di credito alle imprese. Tali crediti potranno essere considerati un parametro per la valutazione del merito dell’impresa richiedente e per predisporre le condizioni contrattuali.

Infine i crediti riconducibili al Superbonus ma non utilizzati (prime cessioni, sconto in fattura) potranno essere fruiti in 10 rate di pari importo, in luogo delle 4 rate previste in precedenza, a condizione che l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia avvenuto entro il 31/10/2022.

In questo caso il fornitore o il cessionario dovrà inviare una comunicazione telematica all’Ade, le cui modalità saranno definite in un provvedimentoicato. L’eventuale quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi, né rimborsata.

Attestazione Soa per le imprese 

Come previsto da tempo, con l’inizio del 2023 esce definitivamente di scena il Bonus facciate. Ma la principale novità del nuovo anno consiste nell’obbligo di affidare i lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese in possesso dell’attestazione Soa (Società Organismo di Attestazione), quale condizione per beneficiare dei bonus edilizi da parte dei committenti.

Introdotto con la Legge 51/2022 (conversione del Decreto Ucraina), l’obbligo estende agli interventi negli edifici privati il requisito già vigente per gli appalti pubblici di importo superiore a 150.000 euro. L’impresa esecutrice dei lavori deve perciò essere in possesso dell’attestazione Soa a partire dal 1/1/2023, oppure deve dimostrare di aver effettuato la sottoscrizione per il rilascio delle attestazioni entro il 30/6/2023.

In estrema sintesi, l’attestazione Soa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dalla normativa dei contratti pubblici di lavori, fra cui:

– requisiti generali (regolarità rispetto alle normative antimafia, alla disciplina del diritto al lavoro dei disabili e alla regolarità contributiva; moralità professionale; iscrizione al Registro delle Imprese; assenza di procedure concorsuali; assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa; assenza di false dichiarazioni con dolo o colpa grave);

Con l’eccezione dei lavori in esecuzione e dei contratti d’appalto o subappalto in data certa anteriore al 21/5/2022 (entrata in vigore della legge di conversione), la detrazione fiscale sarà perciò condizionata dal rilascio al committente dell’attestazione Soa a partire dal 1 luglio 2023. L’ambito di applicazione riguarda le detrazioni fiscali per:

– Superbonus, anche senza cessione del credito e sconto in fattura;
– Ecobonus, Bonus barriere architettoniche, Bonus facciate, Bonus fotovoltaico ordinario e Bonus colonnine di ricarica, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.

Bonus prorogato per le barriere architettoniche 

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31/12/2025 il Bonus barriere architettoniche, con detrazione pari al 75% delle spese sostenute per il loro abbattimento o eliminazione e, anche, per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, comprese quelle per smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

L’agevolazione riguarda gli interventi in edifici esistenti, senza limitazioni in ordine alla categoria catastale, e può essere fruita da:

– persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni;
– enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– società semplici;
– associazioni tra professionisti;
– soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

La detrazione è calcolata su un importo complessivo non superiore a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o con uno o più accessi autonomi;
– 40.000 euro per unità immobiliare, per edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro per unità immobiliare, edifici composti con più di 8 unità immobiliari.

 

di Fabrizio Corbe