Indennizzi per cessazione attività commerciale

01_indenizziImportanti chiarimenti da parte dell’Inps, con il messaggio numero 4832 del 21 maggio scorso, in merito alla concessione degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale, che precisa che questi possono essere concessi anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, numero 207 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
Le relative domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017.
Possono presentare domanda di indennizzo:
a) coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
b) coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. La scadenza degli indennizzi di cui al primo comma dell’articolo 19-ter è prevista al compimento, da parte del titolare, delle età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011.