Agevolazioni edilizie: aggiornamenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha appena aggiornato, sulla base di tutte le più recenti novità normative, la Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, pubblicata on-line.

Gli aggiornamenti riguardano la proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le agevolazioni sull’acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici e la proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In particolare, l’agevolazione prevista per le misure antisismiche, prorogata, nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2021, riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3) e la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Viene anche precisata la possibilità di usufruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal “convivente di fatto”, anche se non possessore o non detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi) (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).

Infine, dal 1° gennaio 2017, i beneficiari della detrazione al 75 o 85% (lavori sulle parti comuni del condominio), possono cedere il credito ai fornitori che effettuano gli interventi, o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).