In cerca di chiarezza dal Nuovo regolamento Europeo 305/2011

Ieri, martedì 9 Luglio, presso la sede dell’associazione Federcomated, Federazione nazionale dei distributori di materiali edili a Milano, si è tenuto un incontro in merito alle prime questioni sorte a seguito dell’entrata in vigore, dallo scorso 1 Luglio, del “Regolamento europeo 305/2011, Obblighi e opportunità per le imprese di distribuzione” che implica riformulazioni sui prodotti e materiali da costruzioni e, in particolare, sulle relazioni tra produttori e distributori di materiali edili. Nello specifico, gli articoli 14 e 15 del provvedimento – che corregge e abroga la direttiva prodotti da costruzione 89/106/Cee – assegnano precisi e altri compiti ai distributori. Alla tavola rotonda, che ha evidenziato diversi punti di riflessione ed esigenze di chiarimento, erano presenti Luca Berardo, amministratore Casaoikos e presente in qualità di presidente di Sercomated, la società di servizi di Federcomated. Accanto, a discutere della questione, erano inoltre presenti Mario Verduci, segretario generale di Federcomated, Gabriele Nicoli, vice presidente Sercomated e amministratore delegato di Dörken Italia, Igor Menicatti, responsabile marcatura Ce presso Icmq e Davide Goetz, avvocato consulente dello Studio Morri Cornelli e Associati.

 

da sinistra: Gabriele Nicoli, vice presidente Sercomated e amministratore delegato di Dörken – Mario Verduci, segretario generale Federcomated, Luca Berado, presidente Sercomated e amministratore Casaoikos – Igor Menicatti, responsabile marcatura Ce Icmq – Davide Goetz, avvocato

I relatori hanno affrontato le diverse questioni sollevate dalla platea costituita da esponenti dell’industria e della distribuzione edile, a fronte di diversi aspetti che, a oggi, non sembrano essere esaurienti dal testo del Regolamento. La questione principale su cui si è focalizzato gran parte dell’incontro è stata sull’esigenza di comprensione dei nuovi compiti da parte del distributore di materiali edili, che sembra diventare il vero “guardiano” della 305, perché esso “dovrà accertare la presenza del Dop, dichiarazione di prestazione e della marcatura Ce per i prodotti che appartengono a categorie dotate di norme tecniche armonizzate”. Il Regolamento, a questo proposito, sembra poco approfondire le modalità di recupero e di divulgazione di questo documento, in particolare dal punto di vista del distributore che è caricato di maggior controllo e quindi di responsabilità. Un documento, il Dop, che il distributore deve aver recepito dal produttore nella fase di acquisto del prodotto e che, all’occorrenza, deve avere a disposizione per l’utente finale. Immaginando la complessità e il numero consistente di prodotti e di aziende con cui hanno a che fare i distributori di materiali edili, è comprensibile la preoccupazione da parte di questi attori del mercato, nel raccogliere per ogni prodotto acquistato il relativo Dop. Quello che è importante tenere presente è la finalità di questo provvedimento che ha l’obiettivo di garantire la tracciabilità dei materiali, puntare quindi sulla qualità degli stessi, cogliendo il nuovo Regolamento come un’opportunità di responsabilità dei diversi attori del comparto edilizio e non come un’ulteriore complessità burocratica.