Edilizia scolastica. Poteri speciali ai Sindaci per accelerare gli interventi

La legge di conversione del Decreto Scuola del 6 giugno 2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», conferisce, fino al 31 dicembre 2020, a sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane poteri commissariali.

Per garantire una più rapida esecuzione (in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico) degli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione in ambito di edilizia scolastica, in ottemperanza alle misure imposte per il contenimento del contagio, i poteri conferiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, sono quelli previsti nell’art. 4 del, commi 2 e 3 dello Sblocca Cantieri (Dl 32 del18 aprile 2019) che qui di seguito riportiamo gli stralci.

Art. 4. (Dl 32 del18 aprile 2019) Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali

  1. […]
  2. Per le finalità di cui al comma 1, (interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ndr) ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. […]
  3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamen te le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o de- gli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.