Materiali edili: attività di vendita sospese e consentite

C’è davvero molta confusione, in questo momento, tra i rivenditori di materiali edili, finiture e attrezzature per l’edilizia e l’architettura, circa i materiali che possono essere commercializzati e quelli di cui invece la vendita è sospesa. Per questo, abbiamo chiesto a Mario Verduci, socio fondatore di Studio Verduci, segretario generale di Federcomated – l’associazione politico-sindacale che, in seno a Confcommercio, rappresenta gli imprenditori della distribuzione di materiali, sistemi, finiture, accessori e attrezzature per l’edilizia e l’architettura – e amministratore delegato di Sercomated, il centro servizi di Federcomated che riunisce produttori e rivenditori del settore, di fare un po’ di chiarezza.

«Non è facile dare una risposta ai quesiti che riguardano i comportamenti delle imprese davanti ai decreti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in presenza di una legislazione nazionale contorta, sulla quale si sovrappone quella regionale.

In estrema sintesi, l’attività di commercializzazione di materiali edili, sia nella modalità di ingrosso che in quella di dettaglio, è sospesa, fatte salve le ordinanze regionali che, allo stato attuale, riguardano solo la regione Liguria, dove è consentita l’apertura».

Sì, ma di alcune categorie merceologiche la vendita è consentita…

«È consentita la vendita al dettaglio di prodotti complementari, che normalmente sono trattati nei magazzini edili e cioè: materiale elettrico, ferramenta, colori e vernici, articoli idrotermosanitari.

Ma, poiché ogni regola ha le sue eccezioni, alle aziende del settore è consentita la vendita al dettaglio via Internet, per televisione, per radio, per telefono, su catalogo, per corrispondenza, eccetera (quindi è possibile la vendita anche se la richiesta arriva per e-mail, o per whatsapp, ndr), di qualsiasi tipo di prodotto, quindi di tutta la merceologia presente nel magazzino.

Sia detto per inciso che per vendita al dettaglio si intende quella rivolta all’utilizzatore finale, mentre per vendita all’ingrosso si intende quella rivolta ad altro utilizzatore professionale».

E per la consegna del materiale?

«L’attività di vendita presuppone anche la consegna dei beni oggetto della transazione. Pertanto, questa è consentita sia che avvenga sul luogo di vendita, sia che avvenga al domicilio del destinatario, sia ancora con mezzo di trasporto proprio o di terzi».

Si può vendere il materiale che serve per la realizzazione di opere “urgenti”?

«Si, e questa è una seconda eccezione. La vendita a soggetti che hanno in corso la realizzazione di opere di estrema necessità e urgenza può essere effettuata. In tal caso la transazione può essere eseguita, previa raccolta di documentazione che attesti lo stato di necessità, da trasmettere, prima della consegna della merce, alla prefettura della provincia dove ha sede il magazzino».

Quali sono le misure da adottare nel punto vendita?

«Le attività consentite possono essere svolte nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e di protezione individuale dei lavoratori e dei clienti. In particolare, il protocollo prevede la disponibilità di un termometro per la misurazione della temperatura corporea, di mascherine, di guanti, di liquido o gel igienizzante, di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Se un punto vendita non rivende materiali “consentiti”, l’imprenditore può accedervi ugualmente?

«In base al disposto dell’art.2, comma 12 del Dpcm del 10 Aprile 2020, riguardante le attività ancora sospese, si potrà accedere ai locali aziendali, previa comunicazione al Prefetto, per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • –  di vigilanza
  • –  conservative e di manutenzione
  • –  inerenti la gestione dei pagamenti
  • –  di pulizia e sanificazione
  • –  di spedizione versi terzi di merci giacenti in magazzino
  • –  di ricezione in magazzino di beni e forniture».