Tüv Italia. Amianto: quali attività per limitare i rischi per la persona?

(foto Tüv Italia)

Ci sono ancora 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture in cemento-amianto nel nostro paese, pari a circa 32 milioni di tonnellate. Una quantità di materiale dannoso che, se consideriamo i rifiuti esistenti, è seconda per volume solo a quelli urbani e prima considerando i rifiuti tossici.
La ragione dell’utilizzo massiccio, effettuato fino al 1992 – anno in cui in Italia l’amianto è stato proibito legata alle sue caratteristiche: elevata resistenza agli agenti chimici, agli sforzi di trazione, forte potere isolante termico, elettrico, acustico e di coibenza.
Dopo che indagini epidemiologiche ne hanno accertato l’estrema pericolosità per la salute, e che dell’amianto, per legge, siano state proibite l’estrazione, l’importazione, la produzione e la commercializzazione, visti i numeri, il rischio da esposizione, sia in ambito industriale che in quello delle costruzioni persiste.
La presenza negli edifici o in impianti industriali di materiali contenenti amianto non rappresenta di per sé un pericolo, lo diventa quando esiste il rischio di rilascio delle sue fibre nell’ambiente e della possibile inalazione delle stesse, un rischio che aumenta con l’aumentare della friabilità delle strutture che contengono amianto come pannelli, travi e tubazioni, o in caso di danneggiamento o demolizioni di tramezze, coperture, lastre, eccetera, che possono liberare nell’atmosfera queste fibre pericolose.

Come si effettua l’analisi dei rischi derivanti dall’amianto?

A rispondere è Massimo Pugliese, Civil Engineering Line Manager Tüv Italia, Divisione Is & Ri, che ha alle spalle una lunga esperienza in queste attività e che spiega:

«Il nostro lavoro prevede inizialmente l’analisi delle informazioni disponibili dal responsabile del sito (e l’anno di realizzazione dell’opera è un selettivo parametro di valutazione) oltre ovviamente alla documentazione di progetto, che sarà seguita da una dettagliata ispezione in campo focalizzata su quelle parti di opere in cui è più probabile riscontrare materiali contenenti amianto friabile, quali coperture, coibentazioni termiche o ignifughe, pannellature, eccetera». Massimo Pugliese, Civil Engineering Line Manager Tüv Italia, Divisione Is & Ri

Avere chiara la situazione relativamente alla presenza e allo stato di conservazione dell’amianto in edifici, aree o siti produttivi, rappresenta una sicurezza tanto per la collettività che per i proprietari dei beni, così da pianificare gli interventi nel caso se ne dimostrasse la necessità.

«Gli interventi – continua Pugliese – vengono richiesti da committenti sensibili alle condizioni dell’ambiente di lavoro dei propri dipendenti, in particolare quando il proprio sito è stato realizzato negli anni ‘60-‘70-‘80, dove l’amianto spopolava ed era ritenuto un materiale “miracoloso” per le sue prestazioni di coibentazione, oltre ad essere anche ignifugo.  Nel caso di individuazione di materiali contenenti amianto friabile, dovrà essere coinvolta un’idonea azienda abilitata per il successivo intervento che può anche rientrare fra quelli con agevolazioni e detrazioni fiscali».

L’importanza della bonifica, ultimo processo di smaltimento dell’amianto

L’utilizzo del fibrocemento nasce all’inizio del 1900 e già intorno agli anni 30 dello scorso secolo si era iniziato a parlare della sua pericolosità per l’uomo, mentre risalgono agli anni 50 le prime ricerche che lo indicavano come cancerogeno. Solo al 1992 risale la legge 257, la prima nel nostro Paese che ne ha limitato l’uso, oltre a definirne le norme di sicurezza e la bonifica. Successivamente sono stati emanati altri decreti e circolari applicative, ma solo con il DM del 06.09.1994 e con il decreto 20/1999 vengono definite normativa e metodiche per la bonifica e lo smaltimento.

Simona Pizzuti, Direttore Tecnico di Saccir, dal 1999 abilitata al coordinamento dei lavori di bonifica per l’amianto ed oggi con responsabilità delle attività di mappatura e bonifica dell’amianto e del trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, dichiara: «I lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto sono trattati dall’art. 256.del D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81. Viene stabilito innanzitutto che tali interventi possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all’albo delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto. Il datore di lavoro deve predisporre preventivamente un piano di lavoro, che deve essere inviato all’organo di vigilanza 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’organo di vigilanza può richiedere integrazioni o modifiche e può rilasciare prescrizioni operative.
Circa i metodi di bonifica che possono essere applicati ai materiali contenenti amianto, sono sostanzialmente tre le tipologie di intervento: la rimozione; l’incapsulamento ed il confinamento. La scelta del metodo di bonifica più’ opportuno nei casi concreti è complessa e deve tener conto di fattori di tipo tecnico, organizzativo ed economico. Inoltre, quanto più è friabile la matrice del materiale contenente amianto oggetto di bonifica, tanto più risulta necessario adottare cautele specifiche per salvaguardare la salute dei lavoratori coinvolti nella bonifica e l’ambiente esterno».