Tari, chiarimenti dal Ministero

rubbish binsIl Ministero delle finanze ha pubblicato il 9 dicembre la risoluzione concernente le modalità di determinazione della superficie tassabile ai fini della tassa sui rifiuti (Tari). Il documento chiarisce che, ai sensi dell’articolo 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, numero 147 (Legge di stabilità 2014), non sono assoggettabili alla Tari le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili, anche a prescindere da un intervento regolamentare in senso contrario del comune. La risoluzione risponde a un quesito in merito all’applicazione della Tari sulle aree di produzione di rifiuti speciali, nello specifico la questione riguardava alcuni immobili adibiti ad attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori relativi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La norma permette, quindi di considerare intassabili le aree, sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente, rifiuti speciali, perché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. L’esenzione ha lo scopo di evitare il rischio di iniqua duplicazione di costi per le imprese che hanno già l’onere di smaltire a proprie spese tali rifiuti.