Sicurezza sul lavoro: corsi di formazione e aggiornamento

IL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), così come integrato dal successivo D.Lgs. 106/09, è composto da 306 articoli e 51 allegati.
Nell’allegato I sono indicate le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono citate, nell’ordine:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Mancata formazione ed addestramento
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

 

QUALE FORMAZIONE FARE, COME FARLA E A CHI AFFIDARSI

L’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce in maniera inequivocabile chi sono i soggetti formatori (abilitati quindi per legge), i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione sia per il Datore di lavoro che intende assumere l’incarico di RSPP che per i lavoratori, preposti e dirigenti.
In caso di mancata osservanza di questi obblighi, le sanzioni previste a carico del Datore di lavoro vanno dall’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.
Ma anche i lavoratori che rifiutano la formazione, passano un brutto quarto d’ora: per loro è prevista una sanzione da 200 a 600 € o l’arresto fino a 1 mese.
Per questo motivo, Tecniche Nuove, in collaborazione con Italia Impresa, associazione datoriale e E.Bil.Gen., ante bilaterale generale, offre un ampio catalogo di corsi di formazione ed aggiornamento nel campo della sicurezza, con corsi specifici per ciascuna delle categorie coinvolte (datori di lavoro, lavoratori, rls) e per i diversi settori industriali.

 

LA GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012, ha sancito che qualora un lavoratore si infortuni con un’attrezzatura pericolosa per l’utilizzo della quale non aveva ricevuto adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, il datore di lavoro risponde penalmente per le gravi lesioni personali subite dal lavoratore.
Nella sentenza è precisato che la responsabilità del Datore di lavoro è esclusa solamente se questi ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, tra i quali rientra la formazione dei dipendenti nonché la vigilanza sull’operato degli stessi, e in presenza di un comportamento negligente e del tutto imprevedibile del lavoratore.

 

ITALIA IMPRESA è un’associazione sindacale datoriale, con sede a Milano, che si propone di promuovere e sostenere l’attività sindacale delle categorie rappresentate, tutelando gli interessi degli associati nel rispetto della legislazione vigente.
Nel corso di questi ultimi 2 anni, Italia Impresa ha firmato 4 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) per dipendenti: di studi professionali; delle piccole e medie imprese edili; di attività operanti nel campo della formazione e orientamento, della sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente; del terziario, commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.
Tra gli strumenti attuativi dei propri Ccnl, Italia Impresa ha costituito l’Ente Bilaterale E.Bil.Gen. – Ente Bilaterale Generale, organismo in possesso della prevista “rappresentatività comparata”, come indicato nell’Accordo Stato-Regioni su “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.”, nella riunione del 25.07.2012 e pubblicato in G.U. 192 del 18.08.2012.
Italia Impresa è, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.., soggetto formatore Ope Legis.