Reverse charge nel settore edile, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

guanticeAncora chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito del settore edile. Con la circolare n. 37/E l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria e, considerata la complessità delle questioni esaminate, fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell’emanazione del documento. Con il meccanismo del reverse charge, che mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l’Iva al posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva.

Per quanto riguarda manutenzioni straordinarie e demolizioni, in una logica di semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente a oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del Dl n. 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente a oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio.

Le prestazioni di servizi che hanno a oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati.

Infine, trova applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio. È il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, esternamente. Stessa “sorte” per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” agli edifici. Niente regole ordinarie, infine, anche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative a edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.