L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) specifica che, in caso di riqualificazione energetica di un edificio con demolizione e ricostruzione, è comunque possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65 per cento, purché non venga modificata la volumetria originaria. Specifica l’Enea che la legge di conversione del cosiddetto Decreto del Fare, in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Quindi risulta chiaro che, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (escludendo quindi gli immobili vincolati ai sensi del decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e i centri storici, per i quali l’applicazione del bonus rimane a discrezione dei Comuni), alla luce delle recenti disposizioni, sono agevolabili gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria