Decreto Scia 2. Via libera definitivo dal Governo

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È stato licenziato dal Governo il decreto Scia 2 che contiene diverse novità per il mondo dell’edilizia. In primis il decreto mappa le diverse attività private per ciascuna delle quali è specificato il procedimento da attivare, precisando se occorra una Scia, una comunicazione preventiva o invece un’autorizzazione espressa.

Tra le altre novità il provvedimento prevede l’abolizione della Comunicazione di Inizio Lavori (Cil) e della Super-Dia, mentre rimangono attivi la Cil asseverata, la Scia e il permesso di costruire. Gli interventi che erano assoggettati alla CIL passano nella categoria “edilizia libera” e non necessitano di alcuna comunicazione. Inoltre vengono indicati gli interventi per i quali è necessario richiedere una Scia, mentre è la Cil asseverata (e non più la Scia) a inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie, diventando in questo modo il regime ordinario. La Cila sarà poi utilizzata, tra l’altro, anche per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

La Scia 2 introduce la segnalazione certificata di agibilità, destinata a sostituire il certificato di agibilità (articoli 24 e 25 del DPR 380/2001). L’iter ordinario è cancellato e sarà il professionista (direttore dei lavori o, in mancanza, professionista abilitato) ad asseverare sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e di efficienza energetica sia la conformità dell’opera al progetto presentato.

baukran-321800_1280Inoltre, non serviranno più comunicazioni per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, che siano contenute entro l’indice di permeabilità (se stabilito dallo strumento urbanistico comunale). Rientrano in questa categoria anche le intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati. Se realizzati al di fuori delle zone omogenee “A”, anche i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici non necessiteranno di comunicazioni. Infine, entrano nel novero dell’edilizia libera anche le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

Per quanto riguarda gli interventi rientranti nella categoria “edilizia libera”, il decreto ingloba gli interventi prima soggetti a Cil, così come gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe. Saranno considerate poi edilizia libera anche le opere – oggi soggette a Cil – necessarie per soddisfare esigenze contingenti e temporanee, purché rimosse immediatamente al cessare della necessità.

In ogni caso le attività che rientrano nell’edilizia libera devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico).