Covid19. Cosa cambia per i commercianti con il Dpcm 3-11-2020?

Entrano in vigore, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 le disposizioni del Dpcm firmato da Giuseppe Conte poco prima della mezzanotte del 3 novembre che prevede, anche, per le zone “rosse” l’adozione di misure più severe rispetto a quelle previste dal Governo.

Scongiurato il lockdown nazionale, l’Italia è colorata di giallo, arancione (scenario di tipo 3) e rosso (scenario di tipo 4): nessuna regione, quindi è stata valutata covid-free e quindi individuata come area verde.

Ecco come con una nota, Luigi Taranto, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia ha spiegato le prescrizioni del nuovo Dpcm.

“Il provvedimento sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del Pdcm del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.

Si riportano, di seguito, le principali novità di interesse per il Sistema rispetto alle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre di cui alla nota del 25 ottobre 2020 che, ove non modificate, si intendono confermate.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).

Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).

È confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).”

Nella nota, poi, il segretario generale commenta i punti relativi allo sport, alle sale gioco, ai musei, ai concorsi, alla scuola.

“Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (comma 9, lett. ff).

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg).

A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, esclusi gli scuolabus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% della capacità. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. mm).

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – “Scenario di tipo 3” (zona arancione) e da un livello di rischio alto (art. 2)

La novità del nuovo Dpcm è costituita dalla previsione che, con ordinanza del Ministro della salute, siano individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” (zona arancione, ndr.) e con un livello di rischio “alto”.

L’ordinanza è adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al Covid19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre scorso (di cui all’allegato 25), nonché sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.

L’elenco delle regioni che si collocano nello scenario di tipo 3 e con livello di rischio “alto” viene aggiornato con frequenza almeno settimanale. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione (cd declassificazione del rischio).

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle suddette ordinanze, nelle Regioni individuate si applicano le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, oggetto dell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre).

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità – “Scenario di tipo 4” (zona rossa) e da un livello di rischio alto (art. 3)

Sempre con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, secondo la medesima procedura prevista dall’art.2 del presente decreto, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.

L’elenco di tali regioni viene aggiornato con frequenza almeno settimanale. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione (cd declassificazione del rischio).

Anche queste ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze citate, nelle Regioni individuate si applicano le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi in fondo all’articolo ndr.), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

f) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del Dpcm del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

Le misure previste dagli altri articoli del Dpcm, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Allegato 23 – Commercio al dettaglio

Per quanto riguarda l’allegato 23, che individua le attività di commercio al dettaglio che non saranno sospese nei territori caratterizzati da uno scenario di tipo 4, si evidenzia che tale allegato appare più articolato dell’Allegato 1 al Dpcm del 26 aprile 2020, utilizzato anch’esso per individuare le attività di commercio al dettaglio non sospese.

In particolare, tra le attività che potranno continuare, oltre a quelle incluse nell’Allegato 1 al Dpcm del 26 aprile, sono stati anche incluse ulteriori attività prima non contemplate (qui in neretto quelle inerenti il settore dell’edilizia, ndr.)

  • ·  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • ·  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • ·  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • ·  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • ·  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • ·  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • ·  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • ·  Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • ·  Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • ·  Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • ·  Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • ·  Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • ·  Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • ·  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • ·  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, di erboristeria in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • ·  Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • ·  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • ·  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • ·  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini ·  Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • ·  Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • ·  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • · Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”