Concordato in continuità e rischi per le imprese

Andrea Biagioni, presidente Ascomed della provincia di Pesaro e Urbino

Nel corso della assemblea dello scorso 31 gennaio, convocata dal presidente Ascomed della provincia di Pesaro e Urbino, Andrea Biagioni, sono stati esaminati alcuni provvedimenti legislativi di grande rilevanza per i Rivenditori di materiali per edilizia.

L’avv. Marcello Maffei, consulente legale di Confcommercio provinciale, ha approfondito le disposizioni del D.Lgs. 192/12, relativo ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra Imprese e tra Imprese e Pubblica Amministrazione, soffermandosi sulle condizioni che il decreto prevede, in particolare, nei rapporti tra imprese private.

Particolare attenzione è stata successivamente dedicata ad un argomento, che, a  seguito dell’introduzione del D.L. 83/12, ha istituito il cosiddetto “concordato in continuità”, provvedimento che, a prima vista, ha finalità lodevoli : cercare, cioè, di evitare la procedura di fallimento “rapida” di aziende che si trovano in un momento di grave difficoltà e che, invece, grazie al concordato in continuità, potrebbero continuare a restare sul mercato, a determinate condizioni, esperendo il tentativo di un risanamento aziendale.

Questa finalità positiva, però, può celare rischi (anche gravi) a danno delle imprese che operano o potrebbero iniziare ad operare con aziende in concordato, dovuti alla tempistica, in particolare, cioè al periodo in cui si viene a conoscenza della situazione di sofferenza dell’azienda che decide di ricorrere al concordato in continuità.

La ditta, infatti, presenta domanda di concordato al Giudice, il quale fissa un termine (da 60 a 120 giorni, prorogabile di altri 60 giorni) per la presentazione del progetto concordato, che dovrebbe portarla alla situazione di definizione della situazione debitoria.

Sarà cura, poi, della Cancelleria del Tribunale trasmettere tempestivamente (entro 48 ore) la notizia della domanda di concordato  alla Camera di Commercio per la sua trascrizione nel Registro delle Imprese (altre 48 ore) e così rendere pubblica la situazione di concordato.

Il rischio che corrono le aziende che hanno rapporti con ditte in concordato è che nelle more della trascrizione al Registro delle Imprese, potrebbero continuare ad avere “normali” contatti commerciali, ignare della richiesta di concordato.

Inoltre, esiste il fondato rischio di ottenere  solo un soddisfacimento parziale (a volte, molto parziale) del proprio credito.

Tuttavia, se l’alternativa è il fallimento della ditta debitrice…

In ogni caso, si tratta di un provvedimento che, se parte da buone intenzioni, lascia spazio a soggetti scorretti, che potrebbero abusarne, a danno del mercato sano.