Uni 10818:2015. I ruoli e le responsabilità nella posa di porte e finestre

(foto Uniko)
(foto Uniko)

Dal 22 ottobre 2015 è in vigore la nuova norma tecnica Uni 10818Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera” in sostituzione di quella del 1999 e revisionata dal Gruppo di Lavoro 12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori” dell’ Ente italiano di normazione.

(foto Fabrizio Nava per Tonini)
(foto Fabrizio Nava per Tonini)

La nuova norma, che aggiorna i riferimenti normativi e le definizioni, individua i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori, tra cui il rivenditore/distributore, che intervengono nel processo di posa in opera, dalla progettazione alla verifica finale, di finestre, portefinestre, porte esterne e interne e chiusure oscuranti di ogni tipo. Mentre, infatti, la norma Uni 10818:1999 individuava, nell’ambito della posa in opera, le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del produttore di infissi, dell’installatore e del costruttore edile, la revisione del 2015 fa scendere in campo nuove figure: il distributore/rivenditore, l’importatore, il mandatario, il fornitore/installatore di vetrazioni, il committente, l’utente.

(foto Edilbi)
(foto Edilbi)

La nuova norma attribuisce al rivenditore/distributore un ruolo non indifferente dato che nei casi in cui non è prevista la presenza del progettista (come può capitare negli interventi di ristrutturazione) sul rivenditore possono ricadere le responsabilità del progettista nella posa dei serramenti.  Dal momento, infatti, che nuova norma specifica che “se non è prevista la figura del progettista, le parti devono individuare, valutare e attribuire in sede contrattuale le relative competenze e responsabilità” sembra chiaro (visto che tra le parti, in genere committente e rivenditore, quest’ultimo può vantare maggiore competenza) che venga attribuito un ruolo di primo piano al rivenditore che potrà utilizzare questa competenza come leva di vendita. Il fabbricante di serramenti (che nella versione 1999 era definito “produttore”) deve fornire (cfr art. 5.1.3.) al rivenditore “tutte le istruzioni ritenute utili e necessarie perché le prestazioni in opera del manufatto si mantengano anche dopo l’installazione”.