Strutture in legno: opere ad alto contenuto tecnologico

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Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture relativo alla riorganizzazione delle opere superspecialistiche (cosidette “SIOS”), l’OS32 è stata inserita tra le opere speciali così come meglio definito dall’art. 89 del Nuovo codice degli appalti (d.lgs 50/2016).

Un riconoscimento significativo che riconosce gli sforzi fatti in questo senso da FederlegnoArredo, secondo cui oggi le imprese del comparto legno strutturale sono finalmente tutelate da un impianto normativo che riconosce le strutture di legno quali opere speciali e che dà la possibilità all’intero settore di crescere nel rispetto dei requisiti di qualità del costruito, così come richiesto dalla committenza pubblica.

Ora, grazie a questa modifica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più eseguire direttamente le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all’importo della gara. Inoltre, se l’importo delle opere in legno supera il 10% dell’appalto, la compagine appaltatrice è vincolata a organizzarsi secondo una specifica Associazione temporanea di imprese (Ati), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese del settore “legno strutturale”. Inoltre, vista la rilevanza tecnologica dei lavori per tutte le categorie individuate come superspecialistiche è fatto divieto di avvalimento.
Il decreto va però oltre: il legislatore, infatti, in ragione della specificità delle SIOS, definisce dei requisiti di specializzazione che comprendono la formazione continua del personale tecnico e, laddove pertinente, la presenza di adeguati stabilimenti industriali.