Federcomated | Emergenza sanitaria

Coronavirus. I magazzini edili devono chiudere o rimanere aperti?

(foto courtesy Addessi Commerciale, 2019)

Abbiamo chiesto a Federcomated, – l’associazione politico-sindacale che, facendo capo a Confcommercio, rappresenta i distributori di materiali per l’edilizia – quale comportamento adottare e in data 14 marzo 2020 la federazione ha diffuso un comunicato che esprime alcuni criteri di prudenza basati sul principio del contenimento del rischio in questo particolare periodo.

Coronavirus: la difficoltà di scegliere tra apertura e chiusura dei magazzini edili

La scelta tra valore della persona e valore delle cose è improponibile. Il primato della salute su quello dell’economia non può essere messo in discussione da nessuno. Ma quando il valore della cose e del lavoro sono essenziali a dare senso ai valori della persona, allora qualche riflessione in più deve essere fatta.

Gli associati di Federcomated, con grande senso di appartenenza, chiedono se tenere aperti i magazzini per garantire le forniture ai cantieri, oppure chiudere per evitare, contenere e contrastare il contagio da Covid-19 delle persone che frequentano o lavorano nel loro magazzino.

La soluzione di questo problema può essere l’adozione di un criterio di prudenza basato sul principio del contenimento del rischio: se i magazzini chiudono il rischio di contagio si riduce per i lavoratori, i clienti, i fornitori, eccetera, ma si accresce quello di coloro i quali confidavano nel completamento dei cantieri per uscire da una situazione di disagio causata da emergenze anche nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e sugli stessi luoghi di produzione.

Quest’area di rischio può essere coperta con il cosiddetto part-time di apertura. In particolare l’apertura dalle ore 7.00 alle ore 12.00 soltanto per il settore ingrosso (vendita ad operatori professionali, artigiani, imprese) ed il divieto assoluto di vendita ai privati.

Questa scelta deve essere accompagnata dalle misure di salvaguardia previste dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambianti di lavoro, che prevede tra l’altro:

1) massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o con modalità a distanza;

2) selezionare gli accessi in maniera da evitare assembramenti e mantenere le distanze interpersonali (minimo 1 metro);

3) prescrizione di costante utilizzo dei sistemi di protezione individuale ovvero mascherine e guanti;

4) sospendere le attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

5) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Ovviamente la scelta di parziale apertura è subordinata alla decisione che assumerà il Governo sulla domanda presentata dall’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che sollecita un decreto di chiusura dei cantieri per impossibilità di approvvigionarsi degli strumenti di protezione individuale e collettiva sui luoghi di lavoro.

La narrazione sul tema coronavirus si muove con la stessa velocità con cui si diffonde il Covid-19. Pertanto, Federcomated seguirà l’evoluzione del problema e non mancherà di fornire agli associati le informazioni necessarie a svolgere il compito che spetta ad ognuno di noi.

——

Si precisa che già il 12 marzo 2020, Federcomated aveva diramato un altro comunicato esprimendo:

Confusione sotto il cielo della legislazione contro il virus Covid-19

(foto courtesy ForBild Seregno)

In merito alla legislazione sull’emergenza Coronavirus coesistono più di un decreto, che producono, peraltro, effetti temporali diversi: il Dpcm 8 Marzo 2020 che consente l’apertura dei negozi di vendita al dettaglio, salvo qualche limitazione, che scade il 3 Aprile p.v. e il Dpcm 11 Marzo 2020 che scade il 25 Marzo p.v.

 

Stante la confusione riteniamo utile ribadire quanto già comunicato nel messaggio di ieri.

Il nostro comparto è fra i pochi che possono svolgere l’attività di ingrosso e di dettaglio negli stessi locali.

L’obiettivo della norma è quello di inibire gli assembramenti delle persone con conseguente innalzamento del rischio di contagio. Il divieto della vendita al dettaglio posto dalla norma inerisce al privato consumatore, che normalmente frequenta il negozio senza vincoli di accesso.

Pertanto la vendita all’ingrosso viene effettuata nei confronti di altri operatori professionali ed è, perciò, libera ad ogni effetto, fatto sempre salvo il rispetto delle misure di natura igienico-sanitaria e della distanza interpersonale.

La vendita al dettaglio (per intenderci quella autorizzata per i negozi di vicinato, ma anche per medie e grandi strutture), al contrario è preclusa per la vendita di materiali da costruzione, mentre è consentita nel caso in cui l’esercizio venda ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari.

La consegna a domicilio è comunque autorizzata.

Si precisa, altresì che la vendita al dettaglio via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono è pienamente consentita, a condizione che la consegna avvenga a domicilio.