Nuovo codice appalti. Una svolta per il sistema dei lavori pubblici

Appalti_webÈ operativo dal 18 aprile il nuovo codice degli appalti, il decreto approvato dal Parlamento che attua le direttive europee 2014/23/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo codice contiene criteri di semplificazione e snellimento delle norme, con una sforbiciata di ben 350 articoli, come sottolineato dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: «Il vecchio codice conteneva 600 articoli, quello nuovo ne avrà 217. Una svolta per il sistema dei lavori pubblici italiani».

Il provvedimento si configura come una disciplina autoapplicativa e non prevede più regolamenti di esecuzione o attuazione, ma solo delle linee guida approvate dal ministero delle Infrastrutture su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione, la quale avrà anche il potere di predisporre bandi, contratti e altri strumenti di regolamentazione.

Numerose le novità del decreto: sul versante del contenzioso, per esempio, viene introdotto un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull’impugnativa dei motivi di esclusione; per quanto riguarda invece il contraente questo sarà scelto in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, superando il meccanismo del massimo ribasso. In materia di rischio in carico ai privati, lo Stato non sarà più garante in caso di perdite e le nuove concessioni diventeranno contratti caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico.

Diverse anche le novità che riguardano i progettisti, con modifiche al testo originale suggerite dalla commissione Lavori Pubblici del Senato unitamente alla commessione Ambiente della Camera e che prevedono incentivi per i giovani che partecipano ai concorsi di progettazione, oltre all’obbligo di affidare con gara i servizi di ingegneria e architettura oltre i 100mila euro. Inoltre i compensi dovranno essere determinati sulla base del Decreto Parametri (Dm 143/2013) e la cauzione a corredo dell’offerta verrà eliminata.

Quindi entrando nel dettaglio, nel concorso di progettazione, da adottare in caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico, dopo la prima fase di presentazione delle proposte saranno scelti al massimo dieci soggetti, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Sul totale dei partecipanti almeno tre dovranno essere iscritti agli albi professionali da meno di cinque anni; a loro sarà corrisposto un rimborso pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche mentre per gli altri professionisti il rimborso sarà del 25%. Per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura viene stabilito che per un importo compreso tra i 40mila e i 100mila euro questi potranno essere affidati con procedura negoziata invitando almeno cinque operatori, mentre sopra i 100mila euro sarà obbligatorio procedere con una gara a evidenza pubblica.

Senza cauzione
Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento (Rup) non si dovrà versare la cauzione a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando; in questo modo viene operata una differenziazione tra i servizi di ingegneria e architettura e gli appalti di servizi in generale.